Iscrizioni registri regionali discipline bio naturali

Come presentare la domanda di Iscrizione ai Registri regionali in Discipline Bio Naturali e al Comitato Tecnico.
L’iscrizione nel registro costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.


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La legge regionale n°2 del 1 febbraio 2005 “Norme in materia di Discipline Bio-Naturali”

La presente legge ha lo scopo di valorizzare l’attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.

Le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Registro degli enti di formazione

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    È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali.

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    L’iscrizione nel registro costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di formazione in discipline bionaturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.

Registri degli operatori

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    Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro.

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    Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 4.

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    L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori.

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    L’istituzione presso la Giunta regionale dei registri di cui al presente e successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Come si accede ai servizi

A cura del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla legge 2/2005. In queste pagine potrai trovare:

    1. la normativa (Leggi e Decreti);

    2. l'Area Comitato Tecnico Scientifico;

    3. i 5 Modelli da compilare per l'iscrizione ai registri e al CTS;

    4. i prospetti integrati da allegare.

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